Sono tantissime le richieste che riceviamo da parte di beneficiari di Buoni Fruttiferi Postali delle serie a termine AA e delle Serie a 18 mesi che si accorgono di essere in possesso di titoli il cui diritto all’incasso è prescritto. Purtroppo la questione è giuridica ed è dipesa dall’abrogazione della norma che prevedeva l’indicazione sui buoni fruttiferi postali dei rendimento e della scadenza dei Buoni stessi. In sostanza un disastro provocato dalla Stato. Il decreto del ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica disciplinante le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che istituì le nuove serie di BFP AA e a 18 mesi, abrogò infatti, anche il Decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro” limitatamente all’art. 3, comma 2, seconda parte, dalle parole “All’atto di emissione del buono ….” alle parole “… ed il periodo di prescrizione”.

Cosa fare allora?

Qui si aprono due strade, la prima è relativa ai casi in cui i buoni fruttiferi della Seria AA e delle serie a 18 mesi non recano alcuna dicitura sul retro in merito alla serie, ai rendimenti e al periodo di prescrizione. In questi casi l’Arbitro Bancario Finanziario, tramite il proprio Collegio di Coordinamento, ha sancito dei requisiti molto stringenti per il rimborso: “La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione. Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie con dizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore”. Occorre di conseguenza impostare correttamente il reclamo ed il successivo ricorso, altrimenti è opportuno rivolgersi ad un Giudice e non all’Abf.

La seconda strada è quella che si apre per i sottoscrittori dei buoni della serie AA e del- le Serie a 18 mesi che sono stati stampati secondo le indicazioni del primo Decreto Ministeriale, poi abrogato. Nelle Agenzie postali si sono usati fino ad esaurimento delle scorte, e l’indicazione “I rendimenti sono riportati sul bollo apposto sul presente buono” rappresenta un notevole punto a favore. Secondo la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite 15/06/2007, n. 13979, il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e, nell’ambito di detto accordo, l’intermediario propone al cliente e quest’ultimo accetta di porre in essere un’operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall’ufficio emittente. In poche parole, viene sancito il principio secondo cui vale ciò che è riportato dalle condizioni presenti sul Buoni Fruttifero, e niente altro. Quell’indicazione “I rendimenti sono riportati sul bollo apposto sul presente buono” risulta fuorviante per il portatore il quale senza l’indicazione dei rendimenti non è messo un grado di conoscere la scadenza, e senza la scadenza non può essere consapevole del termine entro il quale incassare i Buoni per evitare la prescrizione del proprio diritto.

Per tali Buoni, quindi, vedia- mo maggiori possibilità di riuscita. Per approfondimenti sul tema invitiamo alla lettura dell’articolo di Anna D’Antuono sul sito www.Aduc.it da cui è tratto il presente articolo.

Roberto Cappiello