CURA ITALIA POTENZIATI – GLI INCENTIVI PER CHI INVESTE IN PUBBLICITÀ
Il credito di imposta sale al 30% di tutto l’investimento in advertising e lo sgravio non si applica più alla sola quota incrementale rispetto o all’anno precedente.
Tra gli strumenti che il Governo ha già messo in campo per fronteggiare l’emergenza economica legata alla pandemia in atto, c’è anche un potenziamento degli sgravi per chi investe in pubblicità. La novità è nel dl 17 marzo 2020 n.18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, meglio noto come “Cura Italia“.
Il comma 1 dell’articolo 98 aggiunge infatti un nuovo comma 1-ter all’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017: con l’obiettivo di contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, in considerevole calo a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura delle attività commerciali, per il 2020 viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito d’imposta spettante a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In particolare, rispetto alla norma vigente, viene previsto che il bonus – utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 – sia riconosciuto, nel limite massimo di spesa stabilito con Dpcm, nella misura del 30% del valore di tutti gli investimenti effettuati e non già – come previsto dalla norma vigente – entro il tetto del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all’anno precedente, in ogni caso nel rispetto delle regole europee sugli aiuti de minimis (al massimo, 200mila euro di aiuti nell’arco di tre anni).
Per l’anno 2020, l’istanza telematica di ammissione al beneficio potrà essere presentata, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 del regolamento adottato con Dpcm n. 90/2018, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre, quindi con un extra-time di sei mesi rispetto all’ordinaria finestra temporale fissata dal 1° al 31 marzo. In ogni caso, le comunicazioni trasmesse a marzo saranno considerate valide.