Il diritto di controllo del socio non amministratore è un diritto partecipativo, introdotto per tutelare i soci di minoranza i quali esercitano tale diritto come portatori di un interesse proprio.

Oggi il controllo diretto dei soci esiste a prescindere dalla quota detenuta e non è più subordinato all’assenza dell’organo di controllo interno e si affianca nel caso di coesistenza.

Questo diritto si manifesta con il diritto all’informazione e il diritto alla consultazione.

Il diritto all’informazione riguarda l’ottenimento nei dettagli delle operazioni societarie. Può essere esercitato in qualsiasi momento e l’amministrazione ha il dovere di rispondere adeguatamente.
Se viene violato, il socio può richiedere l’invalidità della successiva delibera assembleare deve dimostrare il nesso concreto ed effettivo tra il mancato accesso agli atti e il contenuto della suddetta delibera.

Il diritto alla consultazione consente al singolo socio di esaminare tutti i documenti gestionali, rispettando il diritto alla riservatezza della società e l’obbligo di segreto, esteso anche ai professionisti esterni interpellati.

Vi è un limite giuridico implicito, rappresentato dai principi generali di correttezza e buona fede.

L’eventuale violazione può determinare conseguenze civili (azione sociale di responsabilità o revoca cautelare degli amministratori), amministrative (sanzioni pecuniarie) e penali (reclusione fino ad un anno).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni che derivano dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, ma non sono responsabili se dimostrano di essere esenti da colpa e che, a cognizione che l’atto si stesse per compiere, abbiano dimostrato il proprio dissenso (art. 2476 c.c.).

Al fine di assicurarsi l’effettiva collaborazione della società, si può ottenere l’applicazione dell’articolo 614-bis c.p.c. il quale prevede che su richiesta di parte, il giudice, se non manifestamente iniqua e se vi è la condanna diversa dal pagamento in denaro, può fissare la somma dovuta dall’obbligato per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il Tribunale di Napoli ha infatti posto in carico alla società in esame una sanzione pari a 1.000 euro per ogni giorno di ritardo.

Studio Lumini